Con la pubblicazione in GUUE del 28 febbraio 2024 della Decisione (UE) n. 2024/244 del Consiglio è stato approvato l’Accordo che istituisce una zona di libero scambio (ALS) tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda.
L’Accordo, siglato al termine dei negoziati avviati il 22 maggio 2018 ha come obiettivo principale il consentire « la liberalizzazione e l’agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti« . A tali fini, è previsto che ciascuna Parte riduca, o sopprima, i propri dazi doganali, applicabili alle merci originarie dell’altra Parte, conformemente alle « Tabelle di soppressione dei dazi » presenti nell’Accordo.
L’Accordo introduce anche un valido sistema di protezione per le Indicazioni Geografiche (IG) delle parti coinvolte. Vietato l’uso per i prodotti generici di riferimenti al nome di una IG e non consentite espressioni come « tipo », « stile », « imitazione », « genere » o simili. Inoltre, l’accordo garantisce la protezione dall’uso ingannevole di simboli, bandiere o immagini che suggeriscono una « falsa » origine geografica.
Saranno protette 163 denominazioni di cui 27 prodotti a base di carne. I salumi ad Indicazione Geografica italiani inclusi nell’accordo sono: Bresaola della Valtellina IGP; Finocchiona IGP; Mortadella Bologna IGP; Prosciutto di Parma DOP; Prosciutto di San Daniele DOP; Prosciutto Toscano DOP; Salamini italiani alla Cacciatora DOP.
Il Comitato per il Commercio ha il potere di aggiungere ulteriori Indicazioni Geografiche all’elenco stabilito nell’Accordo, con il limite di non superare 30 nuove DOP e IGP per ciascuna parte ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.