28 juillet 2023

Valutazione della Commissione europea su registrazione di una IG e rapporto con la pronuncia di un organo giurisdizionale statale.

Le produzioni di salumeria «Île de Beauté» fra sentenza Tribunale UE del 12 luglio 2023 e Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1546 del 26 luglio 2023

Nello sforzo interpretativo della giurisprudenza, sia nazionale che sovranazionale, finalizzato alla definizione dei confini della tutela delle IG, l’ultimo capitolo, in ordine di tempo, è costituito dalla sentenza del Tribunale UE 12 luglio 2023, in causa T-34/22, relativamente alla richiesta, da parte del Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses, di registrazione dei nomi «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté» come Indicazioni geografiche protette.

Per comprendere appieno i molteplici aspetti di interesse della pronuncia, è opportuno offrire, per punti, un quadro sintetico dei fatti di causa:

  • Nel maggio 2014, le denominazioni «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse – Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse – Lonzu» e «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse – Coppa di Corsica» vengono registrate come denominazioni di origine protetta, rispettivamente con i regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione n. 581, 580 e 582 del 28 maggio 2014
  • Nel dicembre 2015, il Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses presenta alle autorità nazionali francesi sette richieste di registrazione come indicazioni geografiche protette dei nomi «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté», «Coppa de l’Île de Beauté», «Saucisson sec de l’Île de Beauté», «Pancetta de l’Île de Beauté», «Figatelli de l’Île de Beauté» e «Bulagna de l’Île de Beauté»
  • Nell’aprile 2018, il ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione e il ministro dell’economia e delle finanze adottano i decreti di omologazione dei sette disciplinari di produzione, ai fini della loro trasmissione, avvenuta nell’agosto 2018, alla Commissione europea per la registrazione come indicazioni geografiche protette
  • Nel giugno 2018, le Syndicat de défense et de promotion des charcuteries corses «Salameria Corsa», titolare dei disciplinari delle DOP «Jambon sec de Corse Prisuttu», «Lonzo de Corse Lonzu» e «Coppa de Corse Coppa di Corsica», chiede al Consiglio di Stato francese l’annullamento dei decreti di omologazione dei disciplinari delle produzioni «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté».
  • Nel dicembre 2019 e nel febbraio 2020, il Consiglio di Stato francese rigetta i ricorsi aventi a oggetto l’annullamento dei decreti di omologazione dei suddetti disciplinari «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté»
  • Nell’ottobre 2021, la Commissione europea, dopo aver trasmesso nel 2019 e nel 2020 richieste di chiarimenti alle Autorità francesi, respinge le domande di protezione come indicazioni geografiche dei nomi «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté»
  • Nel luglio 2023, a seguito del ricorso di annullamento della decisione della Commissione proposto dal Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses e dalle aziende interessate, il Tribunale dell’Unione europea rigetta la domanda di annullamento.

Ricostruita, in estrema sintesi, la sequenza che ha condotto alla pronuncia del 12 luglio scorso, dapprima si procederà alla disamina delle argomentazioni introdotte dai ricorrenti e degli approdi del Consiglio di Stato francese.

Le sentenze del Conseil d’État favorevoli alla registrazione

Benché ciascun prodotto considerato sia stato interessato da un’apposita relativa pronuncia, il medesimo thema decidendum e l’analogo percorso argomentativo del Consiglio di Stato impongono una trattazione unitaria delle tre sentenze (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 19 décembre 2019, n. 421818; Conseil d’État, 3ème chambre, 13 février 2020, n. 421819; Conseil d’État, 3ème chambre, 13 février 2020, n. 421820).

Il sindacato titolare dei disciplinari «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse – Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse – Lonzu» e «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse – Coppa di Corsica» chiede che il Consiglio di Stato disponga l’annullamento dei provvedimenti ministeriali di approvazione dei disciplinari «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté» e ingiunga alle autorità francesi di revocare il provvedimento di trasmissione delle domande di registrazione come IGP alla Commissione europea.

A sostegno delle domande di annullamento vengono presentate le seguenti principali motivazioni:

  1. Violazione dell’art. 6, par. 4 del reg. (UE) n. 1151/2012

Le denominazioni proposte per la registrazione danneggerebbero la reputazione delle IG già registrate in linea con quanto previsto dall’art. 6 par. 4 del reg. (UE) n. 1151/2012, a tenore del quale il nome proposto per la registrazione come indicazione geografica non viene registrato qualora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto

  1. Violazione dell’art. 13 reg. (UE) n. 1151/2012

Le denominazioni proposte per la registrazione danneggerebbero le DOP «Jambon sec de Corse», «Lonzo de Corse» e «Coppa de Corse» in quanto l’espressione «Île de Beauté» sarebbe noto e tradizionale sinonimo dell’aggettivo «Corso» e sarebbe riferita a prodotti simili a quelli che beneficiano della denominazione di origine protetta. In tal modo, la registrazione delle IGP «Île de Beauté» contrasterebbe con l’art. 13 reg. (UE) n. 1151/2012, nella parte in cui protegge i nomi registrati da qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente.

Il Consiglio di Stato, nel rigettare le domande di annullamento formulate dal Consorzio di tutela delle tre DOP, argomenta sui due punti sopra citati nei seguenti termini:

  1. L’invocato art. 6 par. 4 reg. (UE) n. 1151/2012 si riferisce alla proposta di registrazione di una denominazione che arrechi pregiudizio alla notorietà di un marchio; per il Consiglio di Stato, essendo le Denominazioni «Jambon sec de Corse», «Lonzo de Corse» e «Coppa de Corse» registrate come denominazioni di origine protetta e non come marchi, la registrazione delle denominazioni «Île de Beauté» non contrasta con detta previsione
  2. Quanto al carattere evocativo, che, per i ricorrenti, deriverebbe dalla registrazione delle denominazioni «Île de Beauté», il Consiglio di Stato ritiene che l’uso di termini diversi e la diversità di protezione conferita a una DOP, da un lato, e a una IGP, dall’altro, sono tali da escludere il rischio che consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti possano, in presenza delle indicazioni geografiche contestate, confondere i prodotti «Jambon sec de Corse», «Lonzo de Corse» e «Coppa de Corse» con i prodotti «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté».

Le argomentazioni della Commissione europea a fondamento del diniego della registrazione come IGP

Conformemente all’articolo 50 reg. (UE) n. 1151/2012, la Commissione esamina le domande di registrazione come IGP dei nomi «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté».

Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1879 la Commissione stabilisce che i suddetti nomi, utilizzati nel commercio dal 2015, si riferiscono alla stessa zona geografica delle DOP registrate nel 2014, vale a dire la Corsica. Per la Commissione è di dominio pubblico come «Île de Beauté» sia un’espressione corrente che per i consumatori francesi designa univocamente la Corsica, sicché il termine «Île de Beauté» evoca la Corsica e viceversa. Pertanto, dal 18 giugno 2014 l’utilizzo dei nomi «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté» costituisce una violazione della protezione concessa alle DOP «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse – Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse – Lonzu», «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse – Coppa di Corsica» dall’articolo 13 par. 1, lett. b) reg. (UE) n. 1151/2012. Da ciò deriva che le condizioni di ammissibilità alla registrazione di cui all’art. 7 dello stesso regolamento, per la Commissione, non sono soddisfatte nel caso in discussione, in linea con il parere reso dal Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli.

Di particolare interesse risultano le confutazioni della Commissione rispetto alle argomentazioni utilizzate dalle autorità francesi in risposta alle richieste di chiarimento trasmesse dalla stessa Commissione europea nel 2019 e nel 2020. Nel dettaglio le autorità francesi:

  1. Ritengono che i due gruppi di prodotti siano sufficientemente differenziati sotto il profilo terminologico in quanto i singoli nomi hanno diversa pronuncia e non sono omonimi
  2. Reputano che la differenziazione fra i due gruppi di prodotti derivi anche dalla differente indicazione geografica (DOP da un lato e IGP dall’altro)
  3. A fondamento del punto precedente, richiamano casi di nomi simili che si riferiscono alla stessa zona geografica quali, nel settore vitivinicolo, i nomi registrati «Île de Beauté» (DOP) e «Corse» (IGP), che sono sinonimi e riguardano la stessa zona geografica, e nel settore agricolo i nomi registrati «Aceto balsamico tradizionale di Modena» (DOP) e «Aceto Balsamico di Modena» (IGP), ritenuti quasi del tutto omonimi.

In risposta, la Commissione europea stabilisce:

  1. Sebbene non vi sia in tutta evidenza un’affinità fonetica, tuttavia, la sinonimia fra i prodotti dei due gruppi risulta palese; ciò in quanto la similarità fonetica non rappresenta un presupposto indispensabile per la qualificazione in termini di evocazione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (nella sentenza Glen/Scotch Whisky, in cui si evidenzia che, oltre ai casi di incorporazione parziale di una IG e di similarità fonetica e visiva, si può rilevare una evocazione anche nel caso di «somiglianza concettuale»
  2. La diversità del tipo di indicazione geografica fra i due gruppi di prodotti (DOP/IGP) invocata dalle autorità francesi al fine di argomentare l’impossibilità di confusione fra i consumatori, non può essere condivisa, in quanto, nell’ambito della valutazione sulla valenza evocativa, gli elementi da considerare sono i nomi registrati e i nomi utilizzati nel commercio antecedentemente alla loro (eventuale) registrazione come IG
  3. La coesistenza tra nomi simili, «Île de Beauté» (DOP) e «Corse» (IGP), non è invocabile nel caso trattato in quanto la stessa deriva da una procedura ormai passata in cui alla Commissione venivano comunicate le denominazioni nazionali approvate dai singoli Stati membri; quanto alla coesistenza fra la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e l’IGP «Aceto Balsamico di Modena» la Commissione sottolinea come le contestuali domande di registrazione nel 1994 siano chiara espressione della legittimità parallela e concomitante di due indicazioni geografiche specifiche.

Sulla base di tali elementi la Commissione respinge le domande di registrazione dei nomi «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté» per violazione dell’art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012 ostativa al soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità alla registrazione di cui all’art. 7 dello stesso regolamento.

La sentenza del Tribunale UE del 12 luglio 2023

A fronte del diniego della Commissione di registrazione come IGP dei suddetti nomi, il Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses, unitamente alle aziende pregiudicate dal diniego, propone ricorso per l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1879 della Commissione, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea competente, ai sensi dell’art. 264 TFUE, sui ricorsi volti all’annullamento di atti delle istituzioni eurounionali.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

  1. Primo motivo, vertente sull’inosservanza da parte della Commissione dell’assetto di competenze disegnato dal regolamento 1151/2012 in tema di registrazione delle IG rispetto al quale, sulla base della sentenza GAEC Jeanningros, la stessa avrebbe un margine «margine di discrezionalità limitato o inesistente» e sulla violazione del principio generale dell’autorità di cosa giudicata.
  2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 13 del regolamento n. 1151/2012, in quanto la Commissione avrebbe commesso errori nell’applicare le suddette disposizioni, in quanto spetterebbe alle autorità nazionali valutare la sussistenza o meno di un’evocazione, traendo tale assunto dalle sentenze della Corte di Giustizia «Queso Manchego» e «Champanillo».

Il Tribunale, nel respingere i motivi di ricorso, così argomenta:

  1. Un dato di partenza, nella sua nettezza, crea le basi per l’esito della pronuncia: il Tribunale ricorda che il regolamento 1151/2012 disegna un assetto di ripartizione delle competenze fra Unione europea e Stati membri, in ragione del quale la Commissione deve valutare, conformemente all’articolo 50 par. 1 se il disciplinare che accompagna la domanda di registrazione contenga gli elementi richiesti dallo stesso regolamento e se tali elementi non siano viziati da errori manifesti. Ai sensi dell’articolo 7 par. 1, lett. a), il disciplinare deve comprendere, in particolare, il nome di cui viene richiesta la protezione quale «utilizzat[o] nel commercio o nel linguaggio comune»; ciò presuppone che la Commissione verifichi che tale utilizzo non violi la protezione contro l’evocazione di cui all’articolo 13 del regolamento. Infatti, ammettere la registrazione di un’IGP, benché la stessa sia evocativa di una DOP già registrata, priverebbe di effetto utile la protezione prevista dallo stesso articolo 13. Da ciò deriva che, fondatamente, la Commissione ha posto alla base della valutazione circa la non ammissibilità della registrazione il combinato disposto degli artt. 7 e 13 del regolamento.

Per quanto riguarda la portata dell’esame, da parte della Commissione, della conformità del nome alle condizioni previste nel regolamento, il Tribunale rileva come la Commissione sia tenuta a procedere all’esame approfondito delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell’Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda, con i mezzi appropriati. E tale prerogativa della Commissione non è vincolata alla valutazione delle autorità dello Stato membro, disponendo, per quanto concerne la decisione di registrare un nome come IG, di un margine di valutazione autonomo. In tal senso, per il Tribunale, erroneamente i ricorrenti hanno richiamato la sentenza GAEC Jeanningros, in quanto in essa, avente a oggetto in realtà non la registrazione di una IG ma le prerogative esercitabili in tema di modifiche minori dei disciplinari, l’affermato «margine di discrezionalità limitato o inesistente» per le istituzioni dell’Unione concerne la prima fase di raccolta dei documenti costitutivi del fascicolo della domanda di registrazione e non la seconda fase di valutazione della legittimità eurounionale della domanda alla luce del regolamento 1151/2012.

Quanto all’asserita violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, per il Tribunale, le sentenze del Consiglio di Stato francese, pronunciatesi nel senso dell’assenza del rischio evocativo, non possono costituire ostacolo all’autonoma valutazione della Commissione sull’osservanza dei criteri stabiliti dal regolamento 1151/2012 per la registrazione di una IG (come da sentenza del Tribunale nel caso CRM/Commissione).

  1. Sull’affermato, dai ricorrenti, presunto obbligo di tenere conto delle valutazioni delle autorità nazionali in punto di latitudine del concetto di evocazione, il Tribunale ritiene che le note sentenze «Queso Manchego» e «Champanillo», rese su rinvio pregiudiziale, non trattano della specifica questione circa l’esclusiva spettanza al giudice nazionale del sindacato sulla sussistenza o meno dell’evocazione, ma rinviano allo stesso la decisione nel caso concreto in ragione del sistema di cooperazione giudiziaria fra Corte di Giustizia e Stati membri, il quale prevede che la Corte risponda in termini astratti e generali a una domanda di interpretazione del diritto dell’Unione europea che viene posta; mentre spetta al giudice del rinvio decidere la controversia tenendo conto della risposta della Corte. In tal ottica, le due sentenze citate dai ricorrenti in alcun modo possono mettere in discussione, per il Tribunale, il sistema di ripartizione delle competenze fissato dal regolamento 1151/2012 sulle domande di registrazione di una IG.

Quanto alla valutazione nel merito circa la sussistenza del rischio di evocazione resa dalla Commissione, il Tribunale considera corretta la ricostruzione operata alla luce della chiara prossimità concettuale fra i termini «Corse» e «Île de Beauté».

L’ultimo approdo della vicenda delle produzioni «Île de Beauté»

Da ultimo, si noti un elemento di indubbio interesse nella generale disamina della questione: mentre i tre prodotti di cui si è trattato sopra (Jambon, Lonzo e Coppa) sono stati oggetto di rigetto della domanda di registrazione da parte della Commissione per evocazione dei nomi dei simili prodotti DOP, al contrario i prodotti «Saucisson sec de l’Île de Beauté», «Pancetta de l’Île de Beauté», «Figatelli de l’Île de Beauté» e «Bulagna de l’Île de Beauté» non sono stati oggetto di diniego, in linea con le concordanti pronunce del Consiglio di Stato francese.

Dopo la pubblicazione in GUUE nel 2021 delle relative domande di registrazione, ai fini della decorrenza del termine per le opposizioni, con il recentissimo regolamento di esecuzione (UE) 2023/1546 del 26 luglio 2023 i suddetti nomi sono stati iscritti come indicazioni geografiche protette. Nel corso della fase eurounionale, sono state presentate alcune opposizioni vertenti, in particolare, sull’affermazione secondo cui la proposta di registrazione delle IGP avrebbe pregiudicato le DOP «Lonzo de Corse», «Jambon sec de Corse» e «Coppa de Corse». In tal senso gli opponenti ponevano la questione se l’omonimia possa sussistere solo nel caso di termini identici o anche nel caso di espressioni che sono sinonimi. L’attenzione è stata posta sul fatto che i nomi delle quattro domande di IGP si riferivano a prodotti ottenuti in una zona geografica quasi identica a quella di altri salumi già registrati come DOP. Sebbene i nomi delle quattro domande di IGP in questione apparissero diversi da quelli delle DOP da un punto di vista lessicale, si evidenziava come «Île de Beauté» fosse comunemente intesa dal consumatore come sinonimo di «Corse» (Corsica), che fa parte di tali nomi DOP.

Di conseguenza, secondo gli opponenti, i consumatori potevano essere erroneamente portati a considerare esistente un legame tra «Pancetta de l’Île de Beauté», «Saucisson sec de l’Île de Beauté», «Bulagna de l’Île de Beauté» e «Figatelli de l’Île de Beauté» e le DOP «Lonzo de Corse», «Jambon sec de Corse» e «Coppa de Corse». Gli opponenti ritenevano che il rischio di confusione sarebbe stato ancora più probabile in ragione dell’appartenenza alla stessa categoria merceologica (salumi).

Secondo la Commissione, i termini «Île de Beauté» e «Corse/Corsica» sono chiaramente scritti e pronunciati in modo diverso e pertanto non possono essere considerati omonimi. Anche le parti dei nomi che fanno riferimento alle tipologie di salumi sia nei nomi IGP che in quelli DOP sono del tutto diverse. In quanto tali, i nomi IGP proposti per la registrazione non sono né in tutto né in parte omonimi dei nomi DOP registrati «Lonzo de Corse», «Jambon sec de Corse» e «Coppa de Corse».

Quanto alle argomentazioni degli opponenti secondo le quali la proposta di registrazione delle IGP comprometterebbe l’esistenza delle suddette DOP, come previsto all’articolo 10, par. 1, lett. c) reg. (UE) n. 1151/2012, la Commissione ritiene improbabile il rischio di un tale effetto negativo. I nomi IGP oggetto di registrazione sono sufficientemente diversi dai nomi DOP registrati e dai prodotti agli stessi associati: pertanto la loro coesistenza sul mercato non potrebbe trarre in errore i consumatori, né inciderebbe negativamente sulle DOP protette.

Per la Commissione, se è vero che «Île de Beauté» costituisce una perifrasi abituale utilizzata per designare la Corsica e possono essere dunque considerati sinonimi dal consumatore, tuttavia, dal punto di vista lessicale è improbabile che possano creare confusione; ciò in quanto i termini concreti pancetta/panzetta, saucisson sec/salciccia, bulagna o figatelli/figatellu sono associati a tipi specifici di salumi, che sono diversi dai prodotti designati come lonzo/lonzu, jambon sec/prisuttu o coppa. Un consumatore medio, anche se non esperto di tipi di salumi, dovrebbe essere in grado di concludere che termini diversi si riferiscono a prodotti diversi, che presentano caratteristiche diverse.

Tenuto conto delle differenze esistenti tra i prodotti IGP e DOP e tra i loro nomi, la Commissione ritiene che la registrazione dei quattro nomi come IGP non incide negativamente sui prodotti associati ai nomi DOP di cui sopra. Pertanto, è legittima la coesistenza di tali prodotti IGP e DOP, in quanto, per la Commissione, i consumatori sarebbero in grado di distinguere i prodotti sul mercato e di compiere scelte di acquisto consapevoli.

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