2 Ottobre 2024

NOMI DI DOMINIO WEB E DENOMINAZIONI DI ORIGINE

La decisione dell’AFNIC n. 2024-01125 sulla riassegnazione del dominio contestato al Syndicat des Vins Côtes de Provence

 Importante decisione dell’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) lo scorso 10 settembre 2024 in tema di nomi di dominio web e denominazioni protette.

L’AFNIC è un’associazione senza scopo di lucro incaricata di gestire il registro dei nomi a dominio in Francia: la stringa “.fr” è il “dominio di primo livello del codice paese” (ccTLD) della Francia.

Al fine di risolvere le controversie concernenti l’assegnazione di un nome di dominio di secondo livello nel “.fr” e per ottenerne il recupero o la cancellazione, l’AFNIC fornisce due procedure extragiudiziali per le persone fisiche e giuridiche coinvolte:

  1. La procedura Syreli, gestita esclusivamente dall’AFNIC, in cui le decisioni sono adottate da un gruppo interno;
  1. Il regolamento Expert-Parl (procedura alternativa di risoluzione delle controversie), attuato dalla stessa Associazione in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI); in tal caso, le decisioni sono prese da esperti selezionati dalle due Organizzazioni.

Nell’ambito della procedura di cui al punto 2, il richiedente, Syndicat des Vins Côtes de Provence, ha sottoposto la questione sulla lesione da parte del nome di dominio “cotesdeprovence.fr” all’Appellation d’Origine Contrôlée Côtes de Provence, con particolare riferimento ai diritti garantiti dall’articolo L. 643-1 del Code rural et de la pêche maritime che dispone:

  • La denominazione d’origine non può mai essere considerata di carattere generico e di pubblico dominio.
  • Il nome che costituisce la denominazione di origine o qualsiasi altra menzione che la evochi non può essere utilizzato per nessun prodotto simile, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in vigore il 6 luglio 1990. Non possono essere utilizzati per qualsiasi stabilimento e qualsiasi altro prodotto o servizio, quando tale utilizzo è suscettibile di sviare o indebolire la reputazione del nome.

In linea con la giurisprudenza consolidata in materia, l’Expert ha esaminato la ricorrenza dei presupposti che costituiscono condizione legittimante per la tutela dei diritti garantiti dalla legge:

  • I diritti di tutela e di gestione della denominazione protetta
  • La somiglianza fra la denominazione protetta e il nome di dominio oggetto di contestazione
  • L’utilizzo del dominio contestato da parte del registrante suscettibile di privare gli aventi diritto della denominazione protetta dall’esercizio legittimo delle loro prerogative mediante l’appropriazione indebita e/o l’indebolimento della reputazione della denominazione protetta.

Alla luce dei documenti presentati dalle Parti, l’Expert ha rilevato che:

  • Il Decreto n. 77-1187 del 24 ottobre 1977 ha riconosciuto la denominazione di origine controllata “Côtes de Provence” e l’Ordinanza del 22 dicembre 2021 ne ha omologato il disciplinare di produzione, secondo il quale solo i vini che soddisfano le rigorose condizioni previste dal disciplinare della denominazione di origine controllata “Côtes de Provence” hanno diritto alla denominazione di origine controllata;
  • Il Richiedente, il Syndicat des vins Côtes de Provence, è stato incaricato della tutela e della gestione della denominazione di origine controllata “Côtes de Provence” con decisione n. CNV2007/31 del 15 giugno 2007 dell’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO);
  • Lo Statuto del Richiedente definisce lo scopo e i compiti di interesse generale dello stesso (articolo 9) in conformità alle disposizioni del Code rural et de la pêche maritime;
  • In quanto Appellation d’Origine Contrôlée, il segno distintivo “Côtes de Provence” è ben noto, soprattutto nei territori interessati;
  • Il nome a dominio contestato <cotesdeprovence.fr> è identico e successivo alla denominazione d’origine controllata “Côtes de Provence”, la cui tutela è stata affidata al Ricorrente.

L’Expert ha quindi ritenuto che la documentazione fornita dal Ricorrente e dal Registrante permettesse di concludere che la registrazione o il rinnovo e l’uso del nome a dominio contestato <cotesdeprovence.fr>, che riproduce in modo identico la denominazione di origine controllata “Côtes de Provence”, tutelata e gestita dal Ricorrente, potesse costituire un’appropriazione indebita e un indebolimento della reputazione della denominazione di origine controllata “Côtes de Provence”, violando quanto previsto dall’articolo L. 643-1 del Code rural et de la pêche maritime.

Per l’effetto, l’Afnic si è pronunciata sulla base della decisione dell’Expert, accettando la richiesta di trasferimento del nome a dominio <cotesdeprovence.fr> al Ricorrente, il Syndicat des vins Côtes de Provence.

 

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