8 Agosto 2023

Pegno e prodotti a Indicazione Geografica: la crescente attività di coordinamento e di impulso dei Consorzi di Tutela

Le produzioni di salumeria a Indicazione Geografica costituiscono, unitamente ai prodotti lattiero-caseari, il campo elettivo in cui si è storicamente concentrata l’elaborazione e l’attuazione di strumenti di garanzia patrimoniale che coniugassero la valorizzazione del ciclo produttivo del prodotto in divenire, quale forma di ricchezza per favorire l’esercizio dell’attività di impresa, e la necessaria tutela delle ragioni del creditore con la costituzione di forme di garanzia adeguate.

In tal ottica, l’elemento indubbiamente caratteristico nonché propulsore delle soluzioni legislative individuate nel corso dei decenni è rappresentato dal fattore «tempo»: la maturazione, la stagionatura, l’invecchiamento, l’affinamento sono parte di quelle specifiche lavorazioni, la cui successione e combinazione – nel tempo – consentono al prodotto finale di acquisire qualità e valore superiori rispetto a quelli iniziali, così da meglio soddisfare le ragioni creditorie qualora si verifichi l’inadempimento.

L’esercizio dell’attività di impresa, in via generale, impone all’imprenditore di sottoporre a garanzia, ai fini dell’ottenimento di affidamenti bancari, sia il capitale fisso che il capitale circolante, con effetti, nel concreto, non positivi sulla complessiva efficienza dell’azione aziendale: ciò, in particolare, in considerazione della tradizionale conformazione del pegno nel sistema italiano, il cui contratto si perfeziona con la consegna al creditore del bene sottoposto a garanzia o del documento che gli conferisce l’esclusiva disponibilità del bene, attribuendo allo stesso creditore una causa legittima di prelazione sulla cosa concessa in garanzia; così consentendogli di soddisfarsi sul ricavato della vendita forzata con preferenza sugli altri creditori. È di tutta evidenza che, in particolare nell’impresa agroalimentare, lo spossessamento della materia prima finirebbe per minare lo stesso percorso di ottenimento del prodotto di qualità tutelata.

Per rispondere a tali specifiche esigenze dei circuiti tutelati, superando tradizionali limiti e formalità della disciplina codicistica delle garanzie reali, come noto, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, il legislatore ha elaborato disposizioni speciali appositamente dedicate a tali produzioni: il riferimento corre alla storica Legge Borri (legge 24 luglio 1985, n. 401, rubricata “Norme sulla costituzione di pegno su prosciutti a denominazione di origine tutelata”), che costituisce l’antesignano delle scelte legislative successivamente adottate, in coincidenza con l’incremento dell’importanza economica del comparto, favorito anche dall’apertura a nuovi mercati internazionali. Secondo tale disciplina, il pegno viene costituito attraverso l’apposizione sulla coscia destinata alla lavorazione di uno speciale contrassegno indelebile da parte del creditore pignoratizio e la contestuale annotazione del vincolo in appositi registri annualmente vidimati. Dato fondamentale è che i prosciutti sottoposti a pegno non possono essere consegnati all’acquirente se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio o vi sia il suo consenso, che deve risultare da annotazione sui registri, ai sensi dell’art. 3 della stessa legge. Durante le fasi di lavorazione il creditore ha la facoltà di eseguire ispezioni sui prosciutti e di ritirare i campioni necessari per verificare la qualità e il rispetto delle norme di lavorazione. Ai sensi dell’art. 4, l’estinzione, totale o parziale, dell’operazione viene annotata nei registri a cura del creditore pignoratizio, il quale, in caso di soddisfazione del suo credito, procede ad annullare il contrassegno apposto sui prosciutti entro tre giorni dal pagamento. Attraverso una specifica clausola contrattuale è possibile la previsione del meccanismo di sostituzione della merce nei casi in cui il finanziamento sia ancora in corso e le cosce raggiungono i requisiti previsti per l’apposizione del marchio consortile che attesta la natura di prodotto a IG.

Analogo meccanismo è stato esteso, nel 2001, ai formaggi, produzioni che, in comune con i prosciutti, si connotano per un periodo di stagionatura particolarmente lungo.

La spiccata potenzialità applicativa, scaturente dalla conciliazione fra le suddette soluzioni legislative e la disciplina dei regimi di qualità volta ad assegnare valore a beni ancora improduttivi e non commercializzabili sul mercato, ha determinato, più di recente, un’ulteriore profonda evoluzione della materia, che ha condotto, in coincidenza con il contesto emergenziale da COVID-19, alla creazione di una forma di pegno (espressamente) rotativo applicabile a tutti i prodotti DOP e IGP, ampliandone gli ambiti di applicazione rispetto alla normativa preesistente. Infatti, con l’art. 78, comma 2-duodecies e 2-terdecies del cd. decreto «Cura Italia», per la prima volta il legislatore fa esplicito riferimento al carattere rotativo del pegno, prevedendo che la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno si realizza senza necessità di ulteriori stipulazioni. La normativa prevede che i beni (le cui categorie sono specificamente individuate dalla legge) possono essere sottoposti a pegno rotativo attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto del pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce, nonché mediante l’annotazione in registri appositi (anche tenuti e compilati dagli istituti di credito). Pertanto, una rilevante innovazione, nell’ambito del pegno per i prosciutti a IG, è rappresentata dalla non sussistenza dell’obbligo di apposizione sulla singola coscia del marchio previsto dalla legge del 1985.

In tal contesto normativo, l’analisi del quadro di operatività, in particolare della tipologia di pegno creata dal decreto «Cura Italia», consente di evidenziare alcune direttrici che, già allo stato risultano fondamentali ma che, in prospettiva, potranno costituire fattore di ulteriore sviluppo di tali strumenti di garanzia.

In primo luogo, emerge il rilevante ruolo di promozione e di coordinamento svolto dai Consorzi di Tutela. In particolare, l’azione dei Consorzi si articola ed è finalizzata a:

  • offrire un’informazione qualificata nei confronti delle Aziende consorziate consentendo, quindi, anche alle realtà meno strutturate, quali le PMI, di avere conoscenza degli istituti sopra descritti e dei vantaggi che gli stessi offrono
  • promuovere la conclusione di accordi e convenzioni con gli istituti di credito al fine di delineare un quadro di operatività del meccanismo uniforme e congruo rispetto alle esigenze delle Aziende consorziate
  • disciplinare il ruolo operativo di coordinamento, di assistenza e di raccordo che lo stesso Consorzio è in grado di assolvere nei rapporti fra gli istituti di credito e le Aziende consorziate, beneficiarie dirette del finanziamento.

Nel panorama delle produzioni tutelate di salumeria, il know-how sviluppato dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha condotto alla conclusione di importanti accordi sia con riferimento alle operazioni di finanziamento garantite da pegno di cui alla legge Borri sia in relazione a quelle assistite da pegno di cui al decreto del 2020. In particolare, il Consorzio, nell’ambito di tali accordi, assume la gestione di alcuni segmenti sia di natura amministrativa che di carattere tecnico-operativo, finalizzata a coordinare le richieste degli istituti bancari circa la consistenza e congruità dei beni conferiti in pegno con gli adempimenti delle Aziende beneficiarie, anche nella fase di rotazione dei beni per intervenuta maturazione delle cosce, e ciò anche grazie all’utilizzo dei sistemi informatici creati dal Consorzio ai fini del controllo e della certificazione del prodotto.

Proprio con riferimento alle innovazioni tecnologiche, può essere individuata l’altra direttrice che potrà risultare decisiva per lo sviluppo e il perfezionamento dei descritti meccanismi di accesso al credito: l’utilizzazione di piattaforme informatiche di dati condivise fra i soggetti coinvolti e le garanzie offerte dalla tecnologia blockchain a tali operazioni. In particolare, soprattutto nel settore dei formaggi DOP, sono state sviluppate soluzioni di blockchain che consentono ai produttori e agli istituti bancari di avere un database condiviso contenente informazioni relative al monitoraggio costante della merce, così da garantire l’immutabilità e la trasparenza di tutti i processi oggetto di tale controllo.

Oltre a chiari vantaggi sotto il profilo della certezza e garanzia delle operazioni, l’adozione di tali soluzioni è in grado di determinare un importante risparmio in termini di tempi e di costi sostenuti sia dal creditore che dal debitore. Anche in tal contesto, il ruolo dei Consorzi di Tutela può senza dubbio essere quello di promotore delle innovazioni tecnologiche in tema di tracciabilità che consentano la loro fruibilità anche nell’ambito delle operazioni di accesso al credito per i produttori.

 

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